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Legge 11/03/1988 n. 67

38. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonchè per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali.

39. Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968 n. 1090, a valere sui predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

40. Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, è autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione è demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici può a tal fine promuovere un'accordo di programma con le modalità di cui all'art. 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986 n. 64.

41. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi progetti sono presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.

43. In favore dell'Università degli studi della Calabria è autorizzato il contributo straordinario di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, nonchè per l'acquisto di arredamenti e attrezzature.

44. La lettera b) dell'art. 4, secondo comma, della legge 29 settembre 1964 n. 847, come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, è sostituita dalla seguente: "b) scuole dell'obbligo nonchè strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo".

45. Per la completa realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della marina mercantile, previsto dall'art. 39 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui.

46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990.

47. Per l'anno 1988 è autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 settembre 1987 n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. I fondi ancora disponibili di cui all'art. 20 della legge 11 novembre 1982 n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche, sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione. Il termine già previsto al comma 14-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 8, convertito, con modifica ioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 120, è prorogato al 31 dicembre 1988.

49. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno 1988, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonchè tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da esse richiesti ai fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi costi-benefici degli interventi effettuati sulla base delle leggi rifinanziate dal presente articolo, nonchè di quelli realizzati e da realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo.

Art. 18.

1. In attuazione della legge 8 luglio 1986 n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente;

a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986 n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella D della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonché dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

c) in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986 n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonchè, d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;

d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli

articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986 n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonchè completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976 n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;

f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano:

1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali;

2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici;

3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.

2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987 n. 59; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.

4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnicoscientifica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

 

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